La competenza del giudice di pace nel processo penale
La competenza del giudice di pace nel processo penale viene regolata e disciplinata con il decreto legislativo del 28 agosto 2000 nr. 274, al fine di attribuire alla competenza del giudice di pace quei reati considerati di «minore gravità”. C’è da dire però che ufficialmente le norme sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio del 2002! Ma vediamo più nello specifico quali sono.
Sommario
Quali reati sono di competenza del giudice di pace nel processo penale?
Nell’articolo 4 del sopraccitato decreto legislativo, si trovano le regole che definiscono i reati e la competenza per valore, materia e di territorio del giudice di pace; molti di questi reati devono essere però reati perseguibili a querela di parte affinché scatti la competenza del giudice di pace.
Procedendo troviamo qui di seguito una lista che comprende quindi una serie di reati che sono di competenza del giudice di pace in modo che possiate essere certi se indirizzarvi ad esso o meno. Tra questi troviamo il reato di percosse (art. c.p.); riscontriamo anche il reato di lesioni personali (art. c.p.); altresì il reato di lesioni personali colpose (art. c.p.); reato di ingiurie (art. 594 c.p.); reato di quello per diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.); reato di minaccia (612 comma 1 c.p.); reato di furto punibile a querela dell’offeso (art. 626); reato di sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); reato di usurpazione (art. 631 c.p.); reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.); reato di invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.); reato di danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.); reato di introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.); reato di ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); reato di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.); reato di deturpamento e imbruttimento di cose altrui (art. 639 comma 1 c.p.); reato di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).
Inoltre, è importante evidenziare che l’articolo 4 prevede la competenza per materia del giudice di pace in alcune contravvenzioni del codice penale, così come in certi delitti consumati e tentati oppure in delle contravvenzioni indicate con determinate leggi speciali.
Abbiamo perciò visto quali sono i reati di competenza del giudice di pace nell’ambito giuridico penale, ma esiste anche la cosiddetta competenza territoriale che invece ha come cardine il luogo in cui il reato è stato perpetrato.
Ci sono oltre questi degli altri aspetti interessanti e particolare di cui tenere conto che vedremo di seguito.
Particolarità del processo penale dinanzi al giudice di pace
Di norma il processo penale dinanzi il giudice di pace viene avviato per iniziativa del Pubblico Ministero. Il quale effettuate le necessarie investigazioni, avendo riscontrato un sufficiente numero di elementi e ragioni per iniziare a processo un soggetto indagato durante le indagini preliminari, richiederà il rinvio a giudizio del sopracitato.
Altresì la parte offesa, per i reati perseguibili a querela, potrà chiedere al giudice di pace l’avvio del processo penale. In questi casi, la parte offesa potrà presentare un ricorso diretto al giudice di pace, depositandolo nella segreteria del Pubblico Ministero, che provvederà ad adempiere le formalità per l’iscrizione del processo.
Se non dovesse ritenere infondato il ricorso il giudice di pace disporrà la convocazione delle parti innanzi a sé.
Si tratta in linea generale di un processo caratterizzato dalla volontà del giudice di pace di favore una conciliazione fra le parti in causa perciò è un processo penale di natura più lieve e che tratta questioni minori, ma ci sono anche delle altre differenze di cui tener conto, vediamole!
Quali altre differenze riscontriamo nel processo penale col giudice di pace?
Nel caso in cui l’imputato dimostri di aver provveduto all’estinzione o alla riparazione del danno o del pericolo causato che lo hanno portato in giudizio penale dinanzi al giudice di pace, il giudice potrebbe decidere di estinguere il reato. Nell’eventualità in cui il giudice di pace ritenga l’offesa commessa dall’imputato, per esiguità della stessa e l’occasionalità dell’evento, da ritenersi appunto come una occasionale “bravata” la cui leggerezza non faccia presupporre gravi intenti criminosi, il giudice di pace stesso potrebbe decidere di astenersi dal procedere, sempre che non vi sia opposizione da parte della parte offesa.
Un’ulteriore particolarità del processo penale di fronte al giudice di pace consiste nelle pene sentenziate. Non si tratta infatti di pene detentive ma bensì, di pene di tipo pecuniario oppure sanzioni alternative alla detenzione carceraria, come ad esempio la detenzione domiciliare o un lavoro di pubblica utilità.
C’è da sottolineare, che sia l’imputato che la parte offesa vengono difesi da un avvocato e che viene garantito a tutti, anche a coloro che si ritrovino sprovvisti di mezzi pecuniari, il diritto alla difesa tramite gratuito patrocinio da parte dello Stato!