Il recupero degli onorari dell’avvocato e la competenza del giudice di pace

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La procedura di recupero degli onorari dell’avvocato può essere di competenza del giudice di pace nei casi previsti dalla legge.

Uno dei modi più efficaci che troverete per riscuotere i crediti non pagati è il procedimento d’ingiunzione previsto dall’art. 637 del Codice di Procedura Civile.

Questo tipo di procedimento è disciplinato all’interno del libro di procedimenti sommari e viene qualificato dalla legge processuale come un procedimento monitorio.

Di seguito vedremmo quale sono i casi in cui può tornarsi operativo il recupero degli onorari dell’avvocato e come si applica la competenza del giudice di pace

Il diritto al compenso da parte dell’avvocato

Prima di tutto, è necessario chiarire quale sia la nozione di compenso e quale sono i diritti degli avvocati in questo frangente. In tal senso, gli avvocati hanno il diritto di ottenere un adeguato compenso economico per i servizi resi nei confronti dei loro clienti. Perciò, l’importo degli onorari sarà liberamente concordato tra il cliente e l’avvocato, nel rispetto delle regole deontologiche in vigore in quel momento.

Nel caso in cui il cliente ometta o rifiuti di pagare il compenso esiste una procedura di recupero a cui l’avvocato può ricorrere. Questa stessa procedura è di competenza del giudice di pace.

A questo riguardo il tariffario degli onorari in materia giudiziale prevede che l’avvocato “ha diritto di percepire gli onorari nonché il rimborso delle spese sostenute”.

Pertanto, qualora il cliente non pagasse gli onorari dell’avvocato si potrà chiedere al giudice il pagamento corrispondente che sarà calcolato dallo stesso in base a diversi criteri come i compiti sviluppati, l’organo giudiziario competente, il tipo di processo, il numero di parti, l’importo della richiesta, ed altri principi rilevanti.

Come viene spiegato di seguito la competenza del giudice di pace risulta applicabile per fare questo tipo di richieste, per cui è l’Ufficio Giudiziario perfetto a cui far riferimento in questo caso, ma vediamolo più nel dettaglio.

Competenza del giudice di pace nella procedura di ingiunzione

Per riscuotere il debito, è consigliabile che il creditore si metta in contatto con il debitore e segnali il ritardo nell’obbligazione di pagamento. Questo può essere fatto in maniera stragiudiziale per mezzo di una lettera di diffida chiedendo il pagamento dell’importo dovuto.

La competenza del giudice di pace per le procedure di ingiunzione viene stabilita ai sensi dell’art. 637, comma 1°del Codice di Procedura Civile.

Ma cosa intende la legge quando si riferisce ad una “ingiunzione di pagamento” e come funziona?

In semplici parole, l’ingiunzione di pagamento è un ordine emesso dal giudice con il quale si chiede al debitore il pagamento dell’importo richiesto.

Nel presente caso l’avvocato sarebbe il creditore che cerca di essere pagato e il debitore sarebbe il cliente inadempiente. L’ingiunzione di pagamento, detta anche dalla dottrina processualista decreto ingiuntivo, viene notificata alla persona obbligata al pagamento dall’ufficiale giudiziario. Una volta ricevuta la notifica, il debitore avrà 40 giorni per adempire con il pagamento altrimenti avrà delle ulteriori ripercussioni.

La disciplina processuale sui crediti degli avvocati

Tra le condizioni di ammissibilità per i procedimenti speciali sono disciplinati i crediti per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o di rimborso di spese.

Per questo tipo di crediti l’art. 637, comma 2 del Codice di Procedura Civile indica che risulterà competente il tribunale che ha emesso la sentenza nel procedimento che ha generato il credito contestato.

Qualora l’organo giudiziario che è intervenuto nella causa sia il giudice di pace, il recupero degli onorari dell’avvocato potrà essere di competenza del giudice di pace.

Per cui, i requisiti stabiliti dalla legge sono sia che l’importo richiesto sia una somma liquida di denaro e sia che si tratti di un credito per spese derivanti da una causa legale.

Come fanno gli avvocati a presentare il ricorso per ingiunzione?

Il Codice di Procedura Civile stabilisce nell’art. 637, 3° comma, la possibilità, sia per gli avvocati che per i notai, di avviare un procedimento di ingiunzione contro i clienti che non hanno pagato i rispettivi onorari. Questa opzione può essere sfruttata tenendo conto che il giudice competente è quello del luogo dell’ordine o del consiglio il quale sono iscritti i professionisti.

In base a questa disposizione, gli avvocati possono depositare un’ingiunzione presso il giudice di pace competente che sarà quello corrispondente all’albo in cui sono iscritti.


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