competenza per valore giudice di pace

La competenza di giudice di pace per valore della causa

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Per conoscere la competenza del giudice di pace in base al valore della causa è sufficiente ricorrere alle disposizioni dell’articolo 7 del Codice di Procedura Civile.

Lo stesso prevede le materie specifiche dove viene stabilita la competenza del giudice di pace nonché la scala dei valori applicabili in ogni caso.

Affinché possiate sapere con certezza come vengono applicate queste disposizioni troverete di seguito un riassunto sugli esempi trattati dalla normativa processuale italiana.

La competenza per valore

Prima di entrare nei casi specificamente indicati dal Codice di Procedura Civile dovreste familiarizzarvi con la nozione di competenza per valore, la quale consiste in un modo di organizzare ed attribuire la giurisdizione ai diversi organi giudiziari.

Analogamente alla materia o al territorio, il valore è uno dei criteri utilizzati dalla legge per definire la competenza del giudice di pace.

Sostanzialmente la competenza per valore, denominata dalla dottrina anche come competenza per natura quantitativa, si basa sul valore pecuniario del contenzioso. Pertanto, l’importo richiesto dall’attore al momento del deposito della domanda servirà per determinare le materie di competenza del giudice di pace.

1° caso, cause relative ai beni mobili e fino all’importo di 5 mila euro

Vediamo quindi cosa prescrivono i paragrafi dell’articolo 7 del Codice di Procedura Civile.

Nel primo caso, la norma attribuisce la competenza del giudice di pace per le controversie che hanno per oggetto i beni mobili e che, parimenti, non superino l’importo di 5 mila euro.

Come sicuramente sapete, non esiste una definizione specifica di beni mobili. La legge si limita a definirli in modo negativo, cioè tutti quelli che non sono beni immobili ai sensi dell’art. 812 del Codice Civile. Pertanto, la competenza del giudice di pace nelle controversie relative ai beni immobili viene esclusa.

Per quanto riguarda il valore della causa, questo non deve essere superiore all’importo previsto nella legge. Quindi, quando avviate una causa relativa ai beni mobili dovreste indicare un importo inferiore a 5 mila euro in modo che venga stabilita la competenza del giudice di pace in materia di valore.

Analogamente, la giurisprudenza indica che la competenza del giudice di pace è di natura residuale in quanto si applica fintanto che nessun altro giudice risulti competente. Pertanto, prima di avviare una causa davanti al giudice di pace, è necessario verificare che la competenza non sia attribuita dalla legge per materia o in modo funzionale ad un altro tribunale.

2° caso, cause relative al risarcimento del danno e fino all’importo di 10 mila euro

Il secondo caso prevede i danni relativi agli incidenti stradali, collisioni, sbandamenti, etc., entro il limite del valore di 10 mila euro stabilito dal Codice di Procedura Civile.

In particolare, la legge stabilisce la competenza del giudice di pace sui casi riguardanti “le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro”.

Secondo la dottrina, la nozione di danno comprende le lesioni, sia alle cose che alle persone, e il risarcimento comprende qualsiasi tipo di azione di responsabilità contro l’autore del danno o l’assicuratore.

È importante che teniate conto che rientrano nel concetto di veicoli tutte quelle macchine guidate che circolano per strada. Un concetto simile a quello stabilito dal Codice della Strada. Invece, per quanto riguarda il concetto di natanti, dovreste andare sul Codice Navigazione che definisce le navi come le costruzioni destinate al trasporto per acqua.

Infine, la competenza del giudice di pace è limitata al valore di 10.000 euro e tutte le cause che superano tale valore saranno attribuite ad altri tribunali.

3° caso, cause relativi ai rapporti di buon vicinato qualunque ne sia il valore

Per ultimo, la legge estende la competenza del giudice di pace nei casi in cui il valore è indeterminato ma che riguardano i cosiddetti rapporti di buon vicinato come elemento comune delle controversie.

Questa tipologia processuale include questioni di proprietà, di confini, di comunità condominiale, controversie in materia di immissioni nonché i diversi rapporti tra proprietari e conduttori.

Potrete trovare maggiori informazioni su ogni caso specifico all’articolo 7, comma 4, del Codice di Procedura Civile, dove sono elencati i diversi tipi di controversie.


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