L’esenzione al pagamento contributo unificato davanti al giudice di pace
L’esenzione di pagamento contributo unificato davanti al giudice di pace è stata introdotta a partire dal 1 marzo 2002 insieme al contributo unificato stesso; una vera e propria tassa tributaria, che è andata a sostituire le vecchie imposte di bollo per l’iscrizione a ruolo del giudice di pace e per i diritti di cancelleria, e il cui versamento spetta alla parte che per prima si costituisce in giudizio, e prevista per ogni procedimento giurisdizionale, e ciascun grado di giudizio civile, amministrativo e tributario, che un cittadino desideri portare dinanzi ad un giudice, che preveda per l’appunto il pagamento. Ma andiamo a vedere e scoprire insieme quali sono i procedimenti e le materie che non soggiacciono al pagamento di suddetta tassa per adire le vie legali, e che vengono definiti, a tal proposito, procedimenti esenti.
Sommario
Quali sono i procedimenti esenti da tale pagamento?
Sono esenti dal pagamento contributo unificato al giudice di pace le cause che per loro natura risultano già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza per valore del giudice di pace, le cause che non richiedono le apposite marche da bollo, ulteriori spese o tasse, nonché il procedimento di correzione di stato civile, il procedimento in materia tavolare e il procedimento esecutivo per consegne o rilasci.
Non devono pagare il contributo unificato al giudice di pace i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelare, riguardo gli assegni per il mantenimento della prole, anche il procedimento a riguardo della stessa. Nemmeno i processi in tutte le ipotesi di riattivazione purché non comporti un cambiamento verso gradi diversi dal primo grado. Così come i procedimenti riguardanti le misure di protezione di soggetti prive in parte, o del tutto, di autonomia, i procedimenti riguardanti le violenze nell’ambito familiare, le cause in ambito di procedura tutelante, i procedimenti in materia di adozione e affiliazione, le cause sugli accessi per i fondi solidarietà coniugi in difficoltà, tutti i procedimenti su materia di trattamenti sanitari obbligatori.
Altresì sono esenti dal contributo unificato al giudice di pace i procedimenti in materia di ingiusta detenzione, i procedimenti sui risarcimenti danni causati dalle attività giudiziarie o le riassunzioni dei processi interrotti, sospesi o cancellati.
Non sono soggetti al versamento di tale contributo anche le istanze per il recupero dei crediti professionali dei difensori d’ufficio, tutte le istanze per la mediazione civile e altresì i procedimenti su contenzioni in materia elettorale.
In questa lista sono da inserire anche le opposizioni avverse i decreti di espulsioni degli stranieri, le opposizioni ai dinieghi del nulla osta nelle cause per ricongiungimenti familiari e dei permessi di soggiorno per ragioni di tipo familiare.
Le esenzioni in ambito fallimentare ed ulteriori questioni
Inoltre, in ambito fallimentare sono esenti dal pagamento contributo unificato al giudice di pace le istanze di tempestiva e tardiva sui passivi fallimentari e tutte le istanze di chiusura del fallimento. Ed anche quelle cause richiedete l’ammissione al passivo delle amministrazioni straordinarie e le cause richiedenti le ammissioni al passivo presenti nell’ambito di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
Ma non finisce qui, l’esenzione si applica anche a tutti i procedimenti per la restituzione dei titoli, i procedimenti per omissione costituzione dei creditori nel pignoramenti presso terzi, altresì esenti tutte i procedimenti per conversione dei pignoramenti e tutte le domande per le estinzioni di procedure di tipo esecutivo (o per inutilità dello stessa confisca stessa) e di annullamento della trascrizione degli stessi atti di confisca.
Esenti altresì dal contributo unificato al giudice di pace i procedimenti riguardo i “masi chiusi”, la affrancazione dal fondo enfiteutico, tutte le istanze di conciliazioni stragiudiziali riguardanti i diritti di tipo societario e di rappresentanza economica e i procedimenti riguardanti fatti bancari e creditizi. A loro volta tutte le procedure per la cancellazione di imprese e società che non in funzione dai registri di impresa ed anche le istanze per le iscrizioni e annotazione di giornali nonché dei periodici nei registri di stampa; tutti i Ricorsi avversi il diniego agli accessi ad informazioni di tipo ambientale e tutte le istanze in riguardanti sfratti.
Come vedete ci sono molte procedure che non richiedono il pagamento se farete riferimento a questa lista state pur certi che non sbaglierete!