Spiegazioni sulla contributo unificato

Spiegazioni sulla contributo unificato del giudice di pace

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La condanna del giudice di pace al pagamento del contributo unificato è da intendersi in maniera implicita all’interno dell’eventualità stessa in cui il giudice di pace sentenzi la parte soccombente alla condanna del pagamento delle spese processuali, anche se non ne dovesse fare menzione esplicita all’interno della condanna!

Infatti, nelle sopracitate spese viene sottinteso altresì lo stesso contributo unificato, già pagato dalla parte vincitrice all’inizio del procedimento per l’iscrizione a ruolo presso il giudice di pace della causa stessa, ed il cui valore verrà restituito in somma corrisposta alla ricevuta del pagamento che appare nei documenti con l’ammontare l’esatto.

Così è stato sentenziato dalla sezione civile della Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza numero 2691/2016 per risolvere e sciogliere futuri eventuali dubbi nati a tal proposito riguardo la condanna al pagamento delle spese a favore della parte lesa e vincitrice. Nella specifica situazione, di continuo esempio, mostra come si rese necessaria una causa di assestamento di errore reale contro l’ingiunzione della stessa Corte di Cassazione, pronunciata al fine di definire un processo per una normativa riguardante la competenza del Giudice. Ma quindi in cosa consiste nello specifico il Contributo Unificato?

Ecco in cosa consiste il Contributo Unificato

Il contributo unificato del giudice di pace è un tassa che paga la persona che per prima va a bussare alla porta del giudice di pace ad iniziare una causa, che sia di tipo civile oppure amministrativo, nel caso in cui la parte non rientri nelle categorie per cui si attivi il gratuito patrocinio dello Stato.

Nella pratica questa tipologia di contributo è una tassa che ha sostituito le marche da bollo, così come la tassa d’iscrizione a ruolo, le imposte di cancelleria e l’imposta per l’interpolazione del Giudice stesso.

Ancora più semplificato: il contributo unificato del giudice di pace prende il posto di tutte quelle tasse pre esistenti che rendevano cavilloso il ricorso giudiziario, affinché il soggetto che voglia costituirsi parte in un processo possa pagare questa tassa una sola volta.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con la ordinanza in commento, chiarisce che il contributo unificato atti giudiziari, costituisce a quindi tutti gli effetti un’obbligazione «ex lege» di importo predeterminato e di facile indicazione, che grava sulla parte soccombente a seguito della stessa condanna alle spese da parte del giudice di pace, con la conseguenza che il giudice stesso non è tenuto a sottolineare, in maniera autonoma, la liquidazione del relativo ammontare della somma. A questo punto vi starete chiedendo a chi tocca il pagamento di tale contributo, ve lo chiariamo subito.

Vediamo su chi ricade l’obbligo di pagamento del Contributo Unificato

La Corte di Cassazione precisa che, anche in caso di silenzio del provvedimento riguardo la voce specifica del pagamento delle spese, il contributo unificato è comunque e sempre dovuto alla parte vincitrice del procedimento anche quando non è oggetto di esplicita statuizione da parte del giudice di pace.

Possiamo ragionevolmente affermare che la modalità stessa del pagamento del contributo unificato del giudice di pace, in corrispondenza con l’iscrizione a ruolo del procedimento presso la cancelleria, e il suo stesso esistere per come è stato pensato e creato, ed anche il suo ammontare definito dall’ufficio della cancelleria stessa, ci permettono di comprendere come la posizione, seppur non esplicita o formale, di condanna al versamento delle spese verso la parte vincitrice, si tratti pur sempre di una condanna, per quanto risulti poco esplicita o chiara, ma tant’è la natura di questo tributo per cui ne possiamo  facilmente evincere la funzionalità seppur in modo implicito.

Perciò, come sottolineato dai giudici ermellini della Corte di Cassazione, per l’istanza chiamata in oggetto e per la volontà di cambiamento e sistemazione di questo sbaglio/errore fattuale, non si riscontra alcuna necessità di cambiamento per dare una quota precisa degli importi a sostegno della parte vincitrice.

Un tipo di sbaglio che sbaglio però non è. Ovvero, la omissione nella verbalizzazione effettiva del pagamento delle spese è un concetto che non si riscontra nella determinazione del valore delle spese, diventerebbe invece a tutti gli effetti una trasgressione  dell’art. 91 del codice di procedura civile poiché è un articolo ben chiaro e di riferimento alla legge che contestualizza e spiega i motivi dell’immunità  della parte vincitrice verso le spese del procedimento.


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